
Il decreto legislativo 231/2001 sancisce che le imprese (o enti) possano essere ritenute responsabili di alcuni reati penali che nella normalità sono di pertinenza giuridica “esclusive” delle persone fisiche.
Gli enti non sono persone fisiche, ma se un soggetto al loro interno commette dei reati di quelli previsti del decreto legislativo 231 del 2001 e lo fa non nel suo esclusivo interesse, ma anche nell’interesse dell’azienda, l’ente viene assimilato ad una persona fisica e viene di conseguenza coinvolto nel reato, a meno che non dimostri di aver messo in opera determinati meccanismi di tutela.
Il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto sintetizza questi concetti.
L’art. 5 definisce i presupposti in base quali l’ente potrebbe essere considerato responsabile in concorso con le persone fisiche che hanno adottato condotta penalmente rilevanti.
Gli articoli 6 e 7 definiscono le prescrizioni organizzative mettendo in atto le quali l’ente può sempre essere esentato dalle responsabilità che potrebbe essergli attribuita per la condotta illecita di una sua figura apicale (art. 6) o di un suo sottoposto (art. 7).

Da questo articolo emergono i requisiti soggettivi ed oggettivi al verificarsi congiunto dei quali si determina la condizione di applicabilità del decreto legislativo 231 del 2001.
I requisiti soggettivi sono statici e sono legati all’impostazione dell’organizzazione aziendale, i requisiti oggettivi sono, invece, variabili e dipendono dalla condotta delle persone fisiche che rispondono ai predetti requisiti soggettivi.
Requisiti soggettivi: tipologia di ente soggetto alla Legge, così come individuato dall’art. 1, tipologia di persona soggetta alla Legge: figure apicali e sottoposti a queste ultime che possono commettere un reato.
Requisiti oggettivi la tipologia di reato la cui commissione può estendere la responsabilità all’ente esistenza di una situazione di interesse e vantaggio per l’ente.
se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lett. a) l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziative di controllo; c) le persone che hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte all’organismo di cui alla lettera b)

I modelli di cui alla lett. a), comma 1 devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazioni nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il comma 2 dell’articolo 6 prevede poi come deve essere come deve essere progettato adottato ed attuato un modello organizzativo e come lo stesso debba essere controllato dall’Organismo di Vigilanza.
Infine, un buon modello organizzativo deve prevedere anche un CODICE ETICO, cioè un vademecum sul comportamento aziendale per il rispetto delle regole scritte e anche non scritte.

Per quanto riguarda le condizioni esimenti per i sottoposti, il Legislatore parte dal presupposto che il modello organizzativo indicato come prima esimente obbligatoria per gli apicali non si applichi necessariamente nel caso di reati commessi dei sottoposti
Infatti l’articolo 7, comma 1 precisa che i sottoposti sono persone “sottoposte” alla direzione o alla vigilanza degli apicali e che l’ente può essere esentato se l’accusa non riesce a dimostrare che la commissione del reato da parte di sottoposti stessi è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza a carico dell’ente; il comma 2 dell’art. 7 precisa che se esiste un modello organizzativo e se lo stesso è stato esteso anche ai sottoposti, la questione del generico obbligo di direzione e vigilanza per questi ultimi non ha più senso, esistendo di fatto lo stesso già compreso nel modello che riguarda tutte le figure a cui è rivolto, compresi, quindi, anche i sottoposti.
Se, invece, il modello viene esteso anche ai sottoposti, questi ultimi vengono equiparati agli apicali con la necessità, per chi voglia coinvolgere l’ente, di dimostrare che il modello non è idoneo a prevenire e controllare nel modo prescritto dalla Legge.
Mentre per i reati commessi dagli apicali è l’ente che deve dimostrare di aver adottato ed attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6), per i reati commessi dai sottoposti l’onere della prova della corresponsabilità dell’ente spetta sempre all’accusa (art. 7).
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